Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVI›Sez. I
Art. 1314
Promozioni nel ruolo d'onore
In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello di iscrizione, dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo, dopo almeno un anno di servizio.
2. Gli stessi militari possono conseguire una seconda promozione:
a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;
b) o se hanno maturato una anzianità complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;
c) o, nel caso di richiamo ai sensi dell', comma 2, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.
3. I militari che hanno conseguito la promozione ai sensi del comma 2 possono ottenere una terza promozione se, successivamente alla data della seconda promozione, maturano le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2.
4. Possono conseguire una quarta promozione i militari che sono titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, oppure sono titolari di un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base alle leggi precedentemente vigenti, e che fruiscono di assegno di superinvalidità, se si verificano per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2.
5. Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.
6. I graduati possono conseguire la promozione al grado superiore a quello di iscrizione anche se di sottufficiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1314