Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVI›Sez. II
Art. 1319
Promozioni per i trattenuti o richiamati in servizio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o civile, trattenuto o richiamato in servizio, può conseguire fino a tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto del trattenimento o del richiamo in servizio, ciascuna delle quali dopo il compimento di cinque anni dal conseguimento della precedente.
2. Al personale titolare di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e che fruisca di assegno di superinvalidità, può essere conferita una quarta promozione se sono trascorsi cinque anni dal conseguimento della terza ai sensi del comma 1.
3. Il numero delle promozioni complessivamente conseguibili ai sensi delle disposizioni del presente capo non può essere superiore a quattro; non è consentito in ogni caso il superamento del grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1319