Libro QUARTOTitolo VIICapo XVISez. I

Art. 1316

Forma di avanzamento

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza armata, a esprimere giudizi di avanzamento. 2. I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizi prescritti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1316

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