Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVI›Sez. I
Art. 1316
Forma di avanzamento
In vigore dal 28 mag 2026
1. L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza armata e per la Sanità militare, a esprimere giudizi di avanzamento.
2. I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizi prescritti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1316