Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVI›Sez. I
Art. 1316
1378 / 2493Forma di avanzamento
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza armata, a esprimere giudizi di avanzamento.
2. I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizi prescritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1316