Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVII›Sez. I
Art. 1321
1383 / 2493Qualifica
In vigore dal 9 ott 2010
1. È istituita la qualifica di primo capitano o primo tenente di vascello per i capitani e gradi corrispondenti.
2. La qualifica di primo capitano e corrispondente non influisce in alcun modo sull'anzianità di grado nei rapporti gerarchici e disciplinari se non in quanto manifesta l'anzianità di grado dell'ufficiale.
3. Ai primi capitani e qualifiche corrispondenti possono essere attribuiti incarichi del grado superiore.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1321