Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVIII›Sez. I
Art. 1327
Generale e gradi corrispondenti
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea, in servizio permanente effettivo, può essere conferito, rispettivamente, il grado di generale o di ammiraglio, prescindendo dall'ordine di anzianità.
2. Il conferimento del grado suddetto è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1327