Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVIII›Sez. I
Art. 1330
Collocamento in aspettativa per prigionia di guerra e irreperibilità accertata
In vigore dal 9 ott 2010
1. I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra e ipotesi equiparate, disposti prima della cessazione delle ostilità, e la irreperibilità accertata a norma della legge di guerra determinano vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento con decorrenza, rispettivamente, dalla data del decreto ministeriale di collocamento in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1330