Art. 1330 · Collocamento in aspettativa per prigionia di guerra e irreperibilità accertata
Libro QUARTOTitolo VIICapo XVIIISez. I

Art. 1330

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Collocamento in aspettativa per prigionia di guerra e irreperibilità accertata

In vigore dal 9 ott 2010
1. I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra e ipotesi equiparate, disposti prima della cessazione delle ostilità, e la irreperibilità accertata a norma della legge di guerra determinano vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento con decorrenza, rispettivamente, dalla data del decreto ministeriale di collocamento in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilità.
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