Libro QUARTOTitolo VIICapo XVIIISez. I

Art. 1328

Aiutante di battaglia

In vigore dal 20 feb 2020
1. Ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, per azioni compiute in guerra o in grave crisi internazionale, può essere conferito il grado di aiutante di battaglia. 2. Il grado di aiutante di battaglia è superiore al grado di luogotenente e corrispondenti. 3. Il grado di aiutante di battaglia si conserva anche se è dichiarata la cessazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale. 4. Agli aiutanti di battaglia non provenienti dal servizio permanente può essere eccezionalmente concesso il passaggio in servizio permanente per merito di guerra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1328

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