Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVIII›Sez. I
Art. 1328
Aiutante di battaglia
In vigore dal 20 feb 2020
1. Ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, per azioni compiute in guerra o in grave crisi internazionale, può essere conferito il grado di aiutante di battaglia.
2. Il grado di aiutante di battaglia è superiore al grado di luogotenente e corrispondenti.
3. Il grado di aiutante di battaglia si conserva anche se è dichiarata la cessazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale.
4. Agli aiutanti di battaglia non provenienti dal servizio permanente può essere eccezionalmente concesso il passaggio in servizio permanente per merito di guerra.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1328