Art. 1327 · Generale e gradi corrispondenti
Libro QUARTOTitolo VIICapo XVIIISez. I

Art. 1327

1393 / 2493

Generale e gradi corrispondenti

In vigore dal 9 ott 2010
1. Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea, in servizio permanente effettivo, può essere conferito, rispettivamente, il grado di generale o di ammiraglio, prescindendo dall'ordine di anzianità. 2. Il conferimento del grado suddetto è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1327