Art. 2251 bis · Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Parte VILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2251 bis

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Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

In vigore dal 20 feb 2020
(Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare... ). 1. Fermo quanto previsto dall', fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene: a) a scelta; b) per concorso per titoli di servizio ed esami. 2. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito. 3. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati: a) otto anni, per l'avanzamento a scelta; b) per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami: 1) cinque anni, per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; 2) sei anni, per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. 4. Le promozioni sono conferite: a) per l'avanzamento a scelta, secondo le modalità di cui all', comma 2; b) per l'avanzamento mediante concorso per titoli di servizio ed esami, nel numero massimo di seguito indicato: 1) Esercito italiano: n. 56; 2) Marina militare: n. 50, di cui n. 7 destinati al Corpo delle capitanerie di porto; 3) Aeronautica militare: n. 78. 5. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b). 6. I marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota al 31 dicembre 2017 prendono posto nel ruolo dopo i primi marescialli promossi in pari data ai sensi dell', comma 8, lettera c). 7. Fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2026, non si applica l', comma 1-bis. 7-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2029, in deroga all', comma 1, lettera a), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione a scelta per la promozione al grado di primo maresciallo sono rispettivamente: a) 8 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; b) 7 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; c) 7 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019; d) 7 anni per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 di cui all', comma 1, lettera a). 7-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di primo maresciallo per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i marescialli capi sotto elencati: a) con anzianità nel grado fino al 31 dicembre 2012; b) con anzianità nel grado fino al 31 dicembre 2013.. 7-quater. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la decorrenza delle promozioni al grado di primo maresciallo e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati: a) 1° luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a); b) 2 luglio 2020, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019; c) 3 luglio 2020, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2018; d) 4 luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota di cui al comma 7-ter, lettera b); e) 1° luglio 2021, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a); f) 2 luglio 2021, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019; g) 3 luglio 2021, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021; h) 4 luglio 2021, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b); i) 1° luglio 2022, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a); l) 2 luglio 2022, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2022; m) 3 luglio 2022, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021; n) 4 luglio 2022, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b). 7-quinquies. Per l'anno 2018, in deroga all', comma 2, lettera a), per i marescialli di 1ª classe dell'Aeronautica militare con anzianità 2010, la decorrenza delle promozioni a scelta al grado di primo maresciallo è così determinata: a) 1° gennaio 2018 per i marescialli di 1ª classe con anzianità di grado dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010, promossi in prima valutazione; b) 1° luglio 2018 per i marescialli di 1ª classe con anzianità di grado dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010, promossi in prima valutazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2251-bis