Art. 6
Donazione e approvvigionamento di tessuti e/o di cellule e ricevimento presso l'istituto dei tessuti
In vigore dal 5 mar 2010
1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce la conformità alle prescrizioni di cui all'allegato IV delle procedure relative alla donazione e all'approvvigionamento di tessuti o cellule nonché al ricevimento degli stessi presso l'istituto dei tessuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;16#art-6