Art. 6

Donazione e approvvigionamento di tessuti e/o di cellule e ricevimento presso l'istituto dei tessuti

In vigore dal 5 mar 2010
1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce la conformità alle prescrizioni di cui all'allegato IV delle procedure relative alla donazione e all'approvvigionamento di tessuti o cellule nonché al ricevimento degli stessi presso l'istituto dei tessuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;16#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo