Art. 4
Criteri di selezione dei donatori
In vigore dal 5 mar 2010
1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce che la selezione dei donatori sia effettuata in conformità ai criteri di selezione di cui:
a) all'allegato I per i donatori di tessuti e cellule;
b) all'allegato III per i donatori di cellule riproduttive.
2. Per i donatori di cellule staminali emopoietiche midollari e periferiche, ivi incluse quelle da sangue cordonale, si applicano anche le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali e di trapianto di midollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;16#art-4