Art. 4

Criteri di selezione dei donatori

In vigore dal 5 mar 2010
1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce che la selezione dei donatori sia effettuata in conformità ai criteri di selezione di cui: a) all'allegato I per i donatori di tessuti e cellule; b) all'allegato III per i donatori di cellule riproduttive. 2. Per i donatori di cellule staminali emopoietiche midollari e periferiche, ivi incluse quelle da sangue cordonale, si applicano anche le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali e di trapianto di midollo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;16#art-4

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