Art. 5
Esami di laboratorio
In vigore dal 5 mar 2010
1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce che:
a) i donatori di tessuti e di cellule, ad eccezione dei donatori di cellule riproduttive, vengano sottoposti agli esami di cui all'allegato II, punto 1;
b) tali esami siano effettuati secondo le prescrizioni stabilite nell'allegato II, punto 2.
2. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce che:
a) i donatori di cellule riproduttive siano sottoposti agli esami di cui all'allegato III, punti 1 e 2;
b) gli esami di cui alla lettera a) siano effettuati secondo le prescrizioni stabilite nell'allegato III, punto 3.
3. Per i donatori di cellule staminali emopoietiche periferiche, ivi incluse quelle da sangue cordonale, si applicano anche le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;16#art-5