Art. 5

Esami di laboratorio

In vigore dal 5 mar 2010
1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce che: a) i donatori di tessuti e di cellule, ad eccezione dei donatori di cellule riproduttive, vengano sottoposti agli esami di cui all'allegato II, punto 1; b) tali esami siano effettuati secondo le prescrizioni stabilite nell'allegato II, punto 2. 2. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce che: a) i donatori di cellule riproduttive siano sottoposti agli esami di cui all'allegato III, punti 1 e 2; b) gli esami di cui alla lettera a) siano effettuati secondo le prescrizioni stabilite nell'allegato III, punto 3. 3. Per i donatori di cellule staminali emopoietiche periferiche, ivi incluse quelle da sangue cordonale, si applicano anche le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;16#art-5

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Art. 5 Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. — Esami di laboratorio | Portale Normativo