Art. 7
Distribuzione diretta ai riceventi di determinati tessuti e cellule
In vigore dal 5 mar 2010
Distribuzione diretta ai riceventi di determinati
tessuti e cellule
1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti, acquisito il parere del Centro nazionale trapianti, può autorizzare la distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule dal luogo in cui è effettuato il prelievo a un centro di assistenza sanitaria ai fini di un trapianto immediato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;16#art-7