Art. 7

Distribuzione diretta ai riceventi di determinati tessuti e cellule

In vigore dal 5 mar 2010
Distribuzione diretta ai riceventi di determinati tessuti e cellule 1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti, acquisito il parere del Centro nazionale trapianti, può autorizzare la distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule dal luogo in cui è effettuato il prelievo a un centro di assistenza sanitaria ai fini di un trapianto immediato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;16#art-7

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Art. 7 Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. — Distribuzione diretta ai riceventi di determinati tessuti e cellule | Portale Normativo