Art. 6 · Donazione e approvvigionamento di tessuti e/o di cellule e ricevimento presso l'istituto dei tessuti

Art. 6

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Donazione e approvvigionamento di tessuti e/o di cellule e ricevimento presso l'istituto dei tessuti

In vigore dal 5 mar 2010
1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce la conformità alle prescrizioni di cui all'allegato IV delle procedure relative alla donazione e all'approvvigionamento di tessuti o cellule nonché al ricevimento degli stessi presso l'istituto dei tessuti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;16#art-6