Art. 9
Validità del certificato comunitario per la navigazione interna
In vigore dal 4 apr 2009
1. Il periodo di validità del certificato comunitario per la navigazione interna è fissato dall'autorità competente in ogni singolo caso secondo quanto previsto dall'Allegato II.
2. L'autorità competente può, nei casi specificati agli e ove previsto nell'Allegato II, rilasciare certificati comunitari provvisori per la navigazione interna, redatti secondo il modello di cui alla parte III dell'Allegato V.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22#art-9