Art. 13

Rilascio di nuovo certificato comunitario per la navigazione interna

In vigore dal 4 apr 2009
Rilascio di nuovo certificato comunitario per la navigazione interna 1. In caso di modifiche o riparazioni che incidono sulla robustezza strutturale della costruzione, sulla navigabilità, sulla manovrabilità o sulle caratteristiche specifiche dell'unità navale di cui all'Allegato II, il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, chiede all'autorità competente di sottoporre l'unità navale nuovamente, prima di un nuovo viaggio, alla visita tecnica di cui all'. A seguito della visita è rilasciato un nuovo certificato comunitario per la navigazione interna, che indica le caratteristiche tecniche dell'unità navale, oppure il certificato esistente è modificato di conseguenza. Quando il certificato precedente è stato rilasciato o rinnovato in un altro Stato membro, l'autorità competente informa, entro un mese dal rilascio o dal rinnovo, l'autorità dello Stato membro che aveva proceduto al primo rilascio o al rinnovo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22#art-13

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Art. 13 Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE. — Rilascio di nuovo certificato comunitario per la navigazione interna | Portale Normativo