Art. 10

Sostituzione del certificato comunitario per la navigazione interna

In vigore dal 4 apr 2009
Sostituzione del certificato comunitario per la navigazione interna 1. In caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato comunitario per la navigazione interna, l'autorità che ha rilasciato il certificato originale provvede al rilascio del duplicato, previa acquisizione, dal proprietario, dall'armatore, o dal loro rappresentante, dell'originale o della copia conforme della denuncia presentata alle istituzioni competenti. 2. Se il certificato comunitario per la navigazione interna è danneggiato, l'autorità che lo ha rilasciato provvede al rilascio del duplicato, previa restituzione del certificato danneggiato a cura del proprietario, dell'armatore, o del loro rappresentante.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22#art-10

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