Art. 12

Proroga della validità del certificato comunitario per la navigazione interna

In vigore dal 4 apr 2009
Proroga della validità del certificato comunitario per la navigazione interna 1. In via eccezionale e per singoli casi, su richiesta motivata del proprietario o dell'armatore dell'unità navale, o di un loro rappresentante, la validità del certificato comunitario per la navigazione interna può essere prorogata senza visita tecnica dall'autorità che l'ha rilasciato o rinnovato. La proroga della validità è indicata su detto certificato e non può essere superiore a sei mesi dalla data di rilascio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22#art-12

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Art. 12 Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE. — Proroga della validità del certificato comunitario per la navigazione interna | Portale Normativo