Art. 11
Rinnovo del certificato comunitario per la navigazione interna
In vigore dal 4 apr 2009
Rinnovo del certificato comunitario
per la navigazione interna
1. Il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, richiede all'autorità competente il rinnovo del certificato comunitario per la navigazione interna alla scadenza del suo periodo di validità, a seguito di una visita tecnica ai sensi dell', intesa a verificare che l'unità navale in questione continua ad essere conforme ai requisiti definiti nell'Allegato II.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22#art-11