Art. 5

Riduzione dei requisiti tecnici

In vigore dal 4 apr 2009
1. Alle unità navali che effettuano la navigazione interna esclusivamente nelle vie navigabili interne nazionali di cui all' Allegato I è consentita la riduzione dei requisiti tecnici relativamente agli elementi indicati nel Capo 19b dell'Allegato II. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si può procedere, previa consultazione della Commissione europea, alla riduzione dei requisiti tecnici limitatamente agli argomenti contenuti nell'Allegato IV. La riduzione dei requisiti tecnici è comunicata alla Commissione europea almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore. 3. La conformità ai requisiti ridotti è attestata dal certificato comunitario per la navigazione interna.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22#art-5

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Art. 5 Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE. — Riduzione dei requisiti tecnici | Portale Normativo