Art. 3

Certificato comunitario per la navigazione interna

In vigore dal 4 apr 2009
1. Le unità navali di cui all', commi 1 e 2, sono munite di un certificato comunitario per la navigazione interna, rilasciato dall'autorità competente secondo il modello previsto nella parte I dell'Allegato V ed emesso conformemente alle disposizioni del presente decreto. L'autorità competente istituisce altresì il registro dei certificati comunitari per la navigazione interna, secondo il modello previsto dall'Allegato VI. 2. Il certificato comunitario per la navigazione interna è tenuto a bordo dell'unità navale. 3. Le unità navali cui si applica il presente decreto sono munite del certificato comunitario appropriato alla zona di navigazione, se la navigazione interessa le zone 1, 2, 3, 4 ed R degli Stati membri, tenuto anche conto degli Allegati III e IV.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE. — Certificato comunitario per la navigazione interna | Portale Normativo