Art. 4

Certificato supplementare comunitario per la navigazione interna

In vigore dal 4 apr 2009
1. Le unità navali munite di un certificato valido rilasciato ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione per la navigazione sul Reno nella sua versione aggiornata, da tenersi a bordo, possono effettuare navigazione interna nelle vie navigabili indicate nell'Allegato I, senza necessità del certificato di cui all'. 2. Le unità navali di cui al comma 1 che intendano usufruire della riduzione dei requisiti tecnici prevista dall', sono munite di un certificato supplementare comunitario per la navigazione interna, rilasciato dall'autorità competente secondo il modello previsto nella parte II dell'allegato V e da tenersi a bordo, su presentazione del certificato previsto dalla Convenzione per la navigazione sul Reno nella sua versione aggiornata ed alle condizioni di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22#art-4

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Art. 4 Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE. — Certificato supplementare comunitario per la navigazione interna | Portale Normativo