Art. 5 · Riduzione dei requisiti tecnici

Art. 5

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Riduzione dei requisiti tecnici

In vigore dal 4 apr 2009
1. Alle unità navali che effettuano la navigazione interna esclusivamente nelle vie navigabili interne nazionali di cui all' Allegato I è consentita la riduzione dei requisiti tecnici relativamente agli elementi indicati nel Capo 19b dell'Allegato II. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si può procedere, previa consultazione della Commissione europea, alla riduzione dei requisiti tecnici limitatamente agli argomenti contenuti nell'Allegato IV. La riduzione dei requisiti tecnici è comunicata alla Commissione europea almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore. 3. La conformità ai requisiti ridotti è attestata dal certificato comunitario per la navigazione interna.
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