Capo II

Art. 12

Altri parametri

In vigore dal 5 lug 2008
1. Qualora il profilo delle acque di balneazione mostri una tendenza alla proliferazione di macroalghe o fitoplancton marino, le regioni e le province autonome provvedono allo svolgimento di indagini per determinarne il grado di accettabilità e i rischi per la salute ed adottano misure di gestione adeguate, di cui all', comma 1, lettera f), numeri 6), 7), 8), 9) e 10). 2. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia effettuata l'ispezione visiva delle acque di balneazione per individuare inquinanti quali residui bituminosi, vetro, plastica, gomma o altri rifiuti. Qualora si riscontri tale inquinamento, le autorità competenti adottano adeguate misure di gestione, di cui all', comma 1, lettera f), numeri 6), 7), 8), 9) e 10).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;116#art-12

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Art. 12 Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE. — Altri parametri | Portale Normativo