Capo II
Art. 7
Valutazione della qualità delle acque di balneazione
In vigore dal 5 lug 2008
1. La serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione è ottenuta dalle regioni e dalle province autonome attraverso il monitoraggio dei parametri di cui all'allegato I, colonna A.
2. Le valutazioni della qualità delle acque di balneazione vengono effettuate:
a) in relazione a ciascuna acqua di balneazione;
b) al termine di ciascuna stagione balneare;
c) sulla base delle serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti;
d) secondo la procedura di cui all'allegato II.
3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, possono stabilire che le valutazioni di cui al comma 2, lettera c), sulla qualità delle acque di balneazione, siano riferite unicamente alle tre stagioni balneari precedenti. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali informa preventivamente la Commissione europea, la quale deve essere altresì informata anche nel caso del ripristino delle valutazioni sulla base di quattro stagioni balneari. Il periodo di valutazione applicato non può essere modificato più di una volta ogni cinque anni.
4. La serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione utilizzati per effettuare le relative valutazioni comprende almeno 16 campioni, o nelle circostanze particolari di cui all'allegato IV, punto 2, 12 campioni.
5. Purchè siano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 o qualora la serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione utilizzata per effettuare la valutazione comprenda almeno 8 campioni, nel caso di acque di balneazione con una stagione balneare di durata non superiore a 8 settimane, la valutazione può essere effettuata sulla base di una serie di dati relativa a meno di quattro stagioni balneari se:
a) le acque di balneazione sono di nuova individuazione;
b) si sono verificate modifiche tali da poter influire sulla classificazione di dette acque di balneazione. In tale caso la valutazione è effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione consistenti unicamente nei risultati di campioni raccolti successivamente alle modifiche verificatesi;
c) le acque di balneazione risultano già valutate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. In tale caso i parametri 2 e 3 di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, sono ritenuti equivalenti ai parametri 2 e 1 dell'allegato I, colonna A, del presente decreto.
6. Le regioni e le province autonome possono suddividere o raggruppare acque di balneazione esistenti alla luce delle valutazioni della qualità delle acque di balneazione solo se dette acque:
a) sono contigue;
b) hanno ricevuto valutazioni simili nei quattro anni precedenti ai sensi dei commi 2, 4 e 5, lettera c);
c) hanno profili che identificano fattori di rischio comuni o assenza degli stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;116#art-7