Capo II
Art. 8
Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione
In vigore dal 5 lug 2008
1. A seguito della valutazione sulla qualità delle acque di balneazione effettuata ai sensi dell' le regioni e le province autonome, conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato II, classificano tali acque come acque di qualità:
a) «scarsa»;
b) «sufficiente»;
c) «buona»;
d) «eccellente».
2. La prima classificazione conformemente alle prescrizioni del presente decreto legislativo è completata entro la fine della stagione balneare 2015.
3. Le regioni e le province autonome assicurano che, entro la fine della stagione balneare 2015, tutte le acque di balneazione siano almeno «sufficienti». Esse adottano inoltre misure appropriate per aumentare il numero delle acque di balneazione classificate di qualità «eccellente» o «buona».
4. Indipendentemente dal requisito generale di cui al comma 3, le acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate come acque di qualità «scarsa». In tale caso le regioni e le province autonome assicurano che le seguenti condizioni siano soddisfatte:
a) per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», sono adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione:
1) adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
2) individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo «sufficiente»;
3) adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
4) conformemente all', avvertire il pubblico mediante un segnale chiaro e semplice ed informarlo delle cause dell'inquinamento e dei provvedimenti adottati sulla base del profilo delle acque di balneazione;
b) se le acque di balneazione sono classificate di qualità «scarsa» per cinque anni consecutivi, è disposto un divieto permanente di balneazione. Le regioni e le province autonome possono tuttavia disporre un divieto permanente di balneazione prima della scadenza del termine di cinque anni se ritengono che il raggiungimento di una qualità «sufficiente» non sia fattibile o sia sproporzionatamente costoso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;116#art-8