Capo II

Art. 13

Cooperazione

In vigore dal 4 set 2013
1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto. 2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;116#art-13

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Art. 13 Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE. — Cooperazione | Portale Normativo