Capo II

Art. 9

Profili delle acque di balneazione

In vigore dal 5 lug 2008
1. Le regioni e le province autonome predispongono, riesaminano e aggiornano i profili delle acque di balneazione ai sensi dell'allegato III. Ciascun profilo delle acque di balneazione può riguardare una singola acqua di balneazione o più acque di balneazione contigue. I profili delle acque di balneazione sono predisposti per la prima volta entro il 24 marzo 2011. 2. All'atto di predisporre, riesaminare e aggiornare i profili delle acque di balneazione, si utilizzano anche i dati ottenuti dal monitoraggio e dalle valutazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;116#art-9

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Art. 9 Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE. — Profili delle acque di balneazione | Portale Normativo