Art. 9 · Profili delle acque di balneazione
Capo II

Art. 9

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Profili delle acque di balneazione

In vigore dal 5 lug 2008
1. Le regioni e le province autonome predispongono, riesaminano e aggiornano i profili delle acque di balneazione ai sensi dell'allegato III. Ciascun profilo delle acque di balneazione può riguardare una singola acqua di balneazione o più acque di balneazione contigue. I profili delle acque di balneazione sono predisposti per la prima volta entro il 24 marzo 2011. 2. All'atto di predisporre, riesaminare e aggiornare i profili delle acque di balneazione, si utilizzano anche i dati ottenuti dal monitoraggio e dalle valutazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;116#art-9