Capo III

Art. 15

Informazione al pubblico

In vigore dal 5 lug 2008
1. I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione: a) classificazione corrente delle acque di balneazione ed eventuale divieto di balneazione di cui al presente decreto mediante una simbologia che risponda agli indirizzi comunitari; b) descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione predisposto in base all'allegato III; c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata: 1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata; 2) indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione è stata vietata durante la stagione balneare precedente a causa dell'inquinamento di cui al n. 1); 3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione; d) informazioni sulla natura e la durata prevista delle situazioni anomale durante gli eventi di cui , comma 1, lettera g); e) laddove la balneazione è vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni; f) ogniqualvolta è introdotto un divieto di balneazione permanente, avviso che l'area in questione non è più balneabile con la ragione del declassamento; g) indicazione delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti, conformemente al comma 2. 2. Le autorità competenti, ciascuna per la propria competenza, utilizzano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui Internet, per promuovere e divulgare con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione di cui al comma 1, nonché, ove opportuno, in varie lingue, le seguenti informazioni: a) elenco delle acque di balneazione; b) classificazione di ciascuna acqua di balneazione negli ultimi tre anni e il relativo profilo, inclusi i risultati del monitoraggio effettuato ai sensi del presente decreto dopo l'ultima classificazione; c) misure di risanamento di cui all', comma 1, lettera f), numero 10); d) nel caso di acque di balneazione classificate «scarse», informazioni sulle cause dell'inquinamento e sulle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause come prescritto nell', comma 4; e) nel caso di acque di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata, informazioni generali relative a: 1) condizioni che possono condurre a inquinamento di breve durata; 2) grado di probabilità di tale inquinamento e della sua probabile durata; 3) cause dell'inquinamento e delle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause; f) nel caso di acque interessate dagli inquinamenti di cui agli , informazioni relative ai rischi per i bagnanti. 3. L'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 è aggiornato e reso disponibile ogni anno prima dell'inizio della stagione balneare. I risultati del monitoraggio di cui alla lettera b) del comma 2 sono resi disponibili sul sito web del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dalle autorità competenti una volta completate le analisi. 4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono divulgate non appena disponibili e comunque non oltre la stagione balneare 2012. 5. Le autorità competenti forniscono, se possibile, informazioni al pubblico, utilizzando la tecnologia geo-referenziata, presentandole in modo chiaro e coerente, in particolare utilizzando segni e simboli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;116#art-15

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Art. 15 Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE. — Informazione al pubblico | Portale Normativo