Capo III
Art. 15
15 / 19Informazione al pubblico
In vigore dal 5 lug 2008
1. I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:
a) classificazione corrente delle acque di balneazione ed eventuale divieto di balneazione di cui al presente decreto mediante una simbologia che risponda agli indirizzi comunitari;
b) descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione predisposto in base all'allegato III;
c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata:
1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata;
2) indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione è stata vietata durante la stagione balneare precedente a causa dell'inquinamento di cui al n. 1);
3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;
d) informazioni sulla natura e la durata prevista delle situazioni anomale durante gli eventi di cui , comma 1, lettera g);
e) laddove la balneazione è vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni;
f) ogniqualvolta è introdotto un divieto di balneazione permanente, avviso che l'area in questione non è più balneabile con la ragione del declassamento;
g) indicazione delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti, conformemente al comma 2.
2. Le autorità competenti, ciascuna per la propria competenza, utilizzano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui Internet, per promuovere e divulgare con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione di cui al comma 1, nonché, ove opportuno, in varie lingue, le seguenti informazioni:
a) elenco delle acque di balneazione;
b) classificazione di ciascuna acqua di balneazione negli ultimi tre anni e il relativo profilo, inclusi i risultati del monitoraggio effettuato ai sensi del presente decreto dopo l'ultima classificazione;
c) misure di risanamento di cui all', comma 1, lettera f), numero 10);
d) nel caso di acque di balneazione classificate «scarse», informazioni sulle cause dell'inquinamento e sulle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause come prescritto nell', comma 4;
e) nel caso di acque di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata, informazioni generali relative a:
1) condizioni che possono condurre a inquinamento di breve durata;
2) grado di probabilità di tale inquinamento e della sua probabile durata;
3) cause dell'inquinamento e delle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause;
f) nel caso di acque interessate dagli inquinamenti di cui agli , informazioni relative ai rischi per i bagnanti.
3. L'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 è aggiornato e reso disponibile ogni anno prima dell'inizio della stagione balneare. I risultati del monitoraggio di cui alla lettera b) del comma 2 sono resi disponibili sul sito web del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dalle autorità competenti una volta completate le analisi.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono divulgate non appena disponibili e comunque non oltre la stagione balneare 2012.
5. Le autorità competenti forniscono, se possibile, informazioni al pubblico, utilizzando la tecnologia geo-referenziata, presentandole in modo chiaro e coerente, in particolare utilizzando segni e simboli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;116#art-15