Capo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 lug 2008
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «autorità competente»: l'autorità o le autorità di cui agli , e 5, designate per garantire il rispetto delle prescrizioni del presente decreto;
b) «permanente/permanentemente»: in relazione al divieto di balneazione, della durata almeno di un'intera stagione balneare;
c) «inquinamento»: la presenza di contaminazione microbiologica o di altri organismi o di materiale/sostanza di cui agli e all'allegato I, colonna A, che influiscono sulla qualità delle acque di balneazione e comportano un rischio per la salute dei bagnanti;
d) «inquinamento di breve durata»: la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili e che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;
e) «stagione balneare»: il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno, salvo eccezioni dovute a motivi climatici, in cui le acque di cui all', comma 3, vengono utilizzate per la balneazione;
f) «misure di gestione»: le misure indicate di seguito riguardanti le acque di balneazione:
1) istituzione e aggiornamento di un profilo delle acque di balneazione;
2) istituzione di un calendario di monitoraggio;
3) monitoraggio delle acque di balneazione;
4) valutazione della qualità delle acque di balneazione;
5) classificazione delle acque di balneazione;
6) identificazione e valutazione delle cause dell'inquinamento che potrebbero influire sulle acque di balneazione e nuocere alla salute dei bagnanti;
7) informazione al pubblico;
8) azioni volte ad evitare l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
9) azioni volte a ridurre il rischio di inquinamento;
10) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
g) «situazione anomala»: un evento o una combinazione di eventi che impattano sulla qualità delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni;
h) «serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione»: i dati ottenuti a norma dell';
i) «valutazione della qualità delle acque di balneazione»: il processo di valutazione della qualità delle acque di balneazione utilizzando il metodo di valutazione definito nell'allegato II;
l) «proliferazione cianobatterica»: un accumulo di cianobatteri sotto forma di fioritura, stratificazione o schiuma;
m) «acque di balneazione»: le acque di cui all', comma 3;
n) «punto di monitoraggio»: la stazione di monitoraggio localizzata all'interno di ciascuna acqua di balneazione, nella quale si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione.
2. I termini «acque superficiali», «acque sotterranee», «acque interne», «acque di transizione», «acque costiere» e «bacino idrografico» e il termine «pubblico interessato» hanno lo stesso significato ad essi attribuiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;116#art-2