Capo VII
Art. 39
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 211 del 2003
In vigore dal 24 nov 2007
1. All', comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, le parole: « e g)» sono sostituite dalle seguenti: «, f), g) e h)».
2. All', comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, le parole: «commi 1, lettere a) e g) e 2» sono soppresse.
3. All', comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dopo le parole: «il promotore della sperimentazione» sono inserite le seguenti: «o lo sperimentatore»; la parola: «inizia» è sostituita dalla seguente: «iniziano» e le parole: «è soggetto», sono sostituite dalle seguenti «sono soggetti».
4. All', comma 9, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dopo le parole: «le disposizioni» sono inserite le seguenti: «adottate dalle autorità competenti» e le parole: «di cui all', commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all', commi 1, 3, 5 e 6».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;200#art-39