Capo VII

Art. 36

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 211 del 2003

In vigore dal 24 nov 2007
1. All', comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, l'alinea è sostituito dal seguente: «I Comitati etici ed i soggetti promotori della sperimentazione comunicano all'autorità competente, alla Regione o Provincia autonoma sede della sperimentazione e comunque in ogni caso all'AIFA, anche ai fini dell'inserimento nelle banche dati nazionale ed europea i seguenti dati:»
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;200#art-36

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Art. 36 Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonche' requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali. — Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 211 del 2003 | Portale Normativo