Capo III
Art. 11
Specifiche dell'autorizzazione
In vigore dal 24 nov 2007
1. Per garantire l'osservanza dei requisiti di cui all' l'autorizzazione può essere vincolata al rispetto di taluni obblighi imposti all'atto del suo rilascio o successivamente.
2. L'autorizzazione si applica soltanto ai locali indicati nella domanda e alle tipologie di medicinali e alle forme farmaceutiche indicati nella medesima a norma dell', comma 1, lettera a).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;200#art-11