Art. 39 · Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 211 del 2003
Capo VII

Art. 39

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Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 211 del 2003

In vigore dal 24 nov 2007
1. All', comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, le parole: « e g)» sono sostituite dalle seguenti: «, f), g) e h)». 2. All', comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, le parole: «commi 1, lettere a) e g) e 2» sono soppresse. 3. All', comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dopo le parole: «il promotore della sperimentazione» sono inserite le seguenti: «o lo sperimentatore»; la parola: «inizia» è sostituita dalla seguente: «iniziano» e le parole: «è soggetto», sono sostituite dalle seguenti «sono soggetti». 4. All', comma 9, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dopo le parole: «le disposizioni» sono inserite le seguenti: «adottate dalle autorità competenti» e le parole: «di cui all', commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all', commi 1, 3, 5 e 6».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;200#art-39