Capo VIII

Art. 42

Procedure sanzionatorie

In vigore dal 27 giu 2019
1. Le sanzioni amministrative di cui all' sono irrogate dall'Agenzia italiana del farmaco, quale autorità competente in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, ai sensi dell', comma 9, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; le stesse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 2. L'Agenzia italiana del farmaco, con cadenza annuale, in relazione alle previsioni di cui al comma 1, trasmette al Ministero della salute una relazione sull'attività sanzionatoria espletata, contenente anche un'analisi della tipologia e della frequenza delle violazioni rilevate..

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;200#art-42

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Art. 42 Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonche' requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali. — Procedure sanzionatorie | Portale Normativo