Capo II

Art. 58

Campo d'applicazione

In vigore dal 26 mag 2019
1. Il presente capo fissa i principi e le linee guida relativi alle norme di buona fabbricazione dei medicinali per uso umano la cui produzione o importazione è soggetta all'autorizzazione di cui all'. Nelle more dell'applicazione dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, i principi e le linee guida di cui al presente capo si applicano anche ai medicinali sperimentali per uso umano la cui produzione è soggetta all'autorizzazione di cui all' del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-58

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Art. 58 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Campo d'applicazione | Portale Normativo