Titolo IV

Art. 57

Medicinali omeopatici

In vigore dal 6 lug 2006
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai medicinali omeopatici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-57

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo