Titolo IV

Art. 57

Medicinali omeopatici

In vigore dal 6 lug 2006
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai medicinali omeopatici.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-57

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Art. 57 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Medicinali omeopatici | Portale Normativo