Titolo IV
Art. 56
Casi particolari di medicinali provenienti da altri Stati membri
In vigore dal 6 lug 2006
1. Quando i medicinali provenienti da altro Stato membro sono prodotti da Paesi terzi, ciascun lotto di medicinale deve essere accompagnato da attestazione del responsabile dei controlli secondo la legislazione dello Stato comunitario di provenienza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui il medicinale è stato prodotto in uno Stato membro della Comunità europea, ma poi esportato e reimportato nello stesso o in altro Stato membro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-56