Titolo IV

Art. 55

Autorizzazione all'importazione di medicinali

In vigore dal 6 lug 2006
1. Le disposizioni degli del presente decreto si applicano anche alle importazioni di medicinali in provenienza da Paesi terzi. 2. Gli non si applicano quando si tratta di medicinali che provengono da Paesi con i quali la Comunità europea ha concluso accordi atti a garantire che il produttore applica norme di buona fabbricazione almeno equivalenti a quelle previste dalla Comunità e che i controlli di cui all', comma 8, lettera b), sono stati eseguiti nel paese di esportazione, fatto salvo quanto disposto dagli accordi di mutuo riconoscimento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-55

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