Capo IX

Art. 46 quinquies

Audizioni

In vigore dal 21 apr 2024
1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, la commissione procede all'audizione di tutti i candidati. Se il loro numero supera le cinque unità, l'audizione può essere limitata ad almeno tre di essi, individuati dalla stessa commissione in modo tale che ciascun componente possa indicare almeno un candidato.
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Audizioni (Art. 46 quinquies Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.) — Testo vigente | Portale Normativo