Capo IX
Art. 46 quinquies
Audizioni
In vigore dal 21 apr 2024
1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, la commissione procede all'audizione di tutti i candidati. Se il loro numero supera le cinque unità, l'audizione può essere limitata ad almeno tre di essi, individuati dalla stessa commissione in modo tale che ciascun componente possa indicare almeno un candidato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160#art-46-quinquies