Capo II

Art. 11 ter

Esito della valutazione di professionalità

In vigore dal 21 apr 2024
1. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui all', comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo". 2. Il giudizio positivo è articolato, sulla base dei criteri predeterminati ai sensi dell', comma 3, nelle ulteriori valutazioni di "discreto", "buono" o "ottimo" in relazione alla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro. 3. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario. Se il nuovo giudizio è "positivo", il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari. 4. Nel caso di cui al comma 3, se permangono carenze non gravi in relazione ad un solo parametro, al primo giudizio "non positivo" può seguire un ulteriore giudizio "non positivo". In tal caso, in aggiunta agli effetti già previsti dal comma 3, terzo periodo, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza di due anni dal successivo giudizio "positivo" e, fino al decorso di due anni dalla valutazione positiva, il magistrato non può accedere a incarichi direttivi e semidirettivi nè a funzioni di legittimità. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate e di assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede. 5. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari. 6. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio. 7. Nel caso di cui al comma 5, se risultano solo carenze non gravi in relazione ad un solo parametro, al primo giudizio "negativo" può seguire un giudizio "non positivo". In tal caso, in aggiunta agli effetti già previsti dal comma 3, terzo periodo, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza di quattro anni dal successivo giudizio "positivo" e, fino al decorso di quattro anni dalla valutazione positiva, il magistrato non può accedere a incarichi direttivi e semidirettivi ovvero a funzioni di legittimità. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate e di assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede. 8. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, dopo un giudizio "negativo" o un giudizio "non positivo" espresso ai sensi del comma 7 esprime un nuovo giudizio "negativo", il magistrato stesso è dispensato dal servizio. 9. Le audizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 si svolgono secondo quanto previsto dall', comma 5.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160#art-11-ter

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Esito della valutazione di professionalità (Art. 11 ter Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.) — Testo vigente | Portale Normativo