Capo III

Art. 12 bis

Conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

In vigore dal 21 apr 2024
1. Al procedimento per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità di cui all', comma 6, si applicano i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili. Tutti gli atti del procedimento sono pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, previo oscuramento dei dati sensibili individuati a cura del magistrato interessato. 2. Per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, fermi i requisiti di cui all', comma 5, è oggetto di valutazione, oltre agli elementi di cui all', comma 2, anche la capacità scientifica e di analisi delle norme. Questa è valutata da una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale e un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico. 3. Il Consiglio superiore della magistratura individua, con propria delibera: a) i criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei parametri delle attitudini, del merito e dell'anzianità, prevedendo, con riguardo a quest'ultima, che ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio; b) il numero di provvedimenti, atti e pubblicazioni che il candidato può produrre nell'ambito del procedimento, e di quelli che devono essere valutati tra quelli estratti a campione in occasione delle ultime tre valutazioni di professionalità; c) i compensi spettanti ai componenti della commissione di cui al comma 2, entro il limite massimo dei due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del Consiglio stesso. 4. Ai fini della valutazione delle attitudini: a) sono prese in considerazione anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire; b) è attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto della sussistenza di gravi anomalie nell'esito degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, ai sensi dell', comma 2, lettera a); c) è altresì attribuita rilevanza al pregresso esercizio delle funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; d) le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura sono valutate nei soli casi in cui l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme. 5. La commissione delibera con la presenza di almeno tre componenti ed esprime un parere motivato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate dal candidato. La valutazione è fondata sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati relativi allo specifico settore, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce il numero degli atti, provvedimenti e pubblicazioni in valutazione estratti a campione e quelli liberamente prodotti dall'aspirante. Nella valutazione delle pubblicazioni la commissione tiene conto della loro rilevanza scientifica. Costituiscono criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, avuto riguardo alle funzioni esercitate: la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e persuasivo le questioni dibattute, l'impegno ricostruttivo sulle questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonché per i provvedimenti giudiziari la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti ed emerse nel corso del procedimento e la capacità di ricostruire in modo ordinato e completo il pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, avuto riguardo al rapporto tra fonti nazionali e sovranazionali, ove rilevante; in relazione ai magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, assumono rilevo anche le attività di massimazione, di redazione di relazioni di orientamento e di segnalazione di contrasto nonché gli studi preparatori per le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e penali della Corte di cassazione. 6. Il parere della commissione tecnica si articola nei giudizi di "inidoneo", "discreto", "buono" o "ottimo". Il giudizio di "ottimo" può essere espresso solo quando l'aspirante presenta titoli di particolare rilievo. Il parere della commissione tecnica ha valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni. 7. In relazione al conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, in caso di equivalenza della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità, è preferito il magistrato che ha svolto le funzioni giudicanti di secondo grado di cui all', comma 4, per almeno quattro anni. 8. Le spese per la commissione di cui al comma 2 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, nè superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160#art-12-bis

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Conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità (Art. 12 bis Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.) — Testo vigente | Portale Normativo