Capo IX

Art. 46 sexies

Fonti di conoscenza ai fini del conferimento degli incarichi direttivi

In vigore dal 21 apr 2024
1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, il Consiglio superiore della magistratura tiene conto, oltre a quanto contenuto nel fascicolo di cui all', dei pareri eventualmente espressi dal consiglio dell'ordine degli avvocati istituito presso l'ufficio giudiziario di provenienza del candidato nonché dai magistrati e dai dirigenti amministrativi assegnati al medesimo ufficio. Il Consiglio definisce le modalità per l'acquisizione dei pareri, garantendo che quelli dei magistrati e dei dirigenti amministrativi siano acquisiti in forma semplificata e riservata, escluso in ogni caso l'anonimato. 2. I pareri del consiglio dell'ordine degli avvocati e dei magistrati dell'ufficio contengono esclusivamente la rappresentazione di fatti specifici relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione delle attitudini del candidato. Rimane riservato al Consiglio superiore della magistratura il giudizio sulla rilevanza degli stessi ai fini della nomina. 3. I pareri dei dirigenti amministrativi vertono esclusivamente su fatti specifici relativi all'organizzazione dell'ufficio e ai rapporti con il personale amministrativo.
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Fonti di conoscenza ai fini del conferimento degli incarichi direttivi (Art. 46 sexies Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.) — Testo vigente | Portale Normativo