Capo IX

Art. 46 octies

Modalità di acquisizione dei pareri

In vigore dal 25 gen 2025
1. Il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione dei profili dei candidati per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, opera secondo i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e prende specificamente in esame il merito, le attitudini e l'anzianità in forza dei criteri di seguito indicati e di quanto previsto dall', commi 10, 11 e 12. 2. La valutazione dei candidati viene operata con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, distinguendo tra: uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo grado; uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di secondo grado; uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni; uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni; uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati; uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado; uffici direttivi, superiori e apicali, giudicanti di legittimità; uffici direttivi, superiori e apicali, requirenti di legittimità; uffici di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di procuratore aggiunto presso la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 3. Spetta al Consiglio superiore della magistratura l'individuazione degli uffici di piccole, medie e grandi dimensioni. 4. Il merito investe la verifica dell'attività svolta dal magistrato nel corso dell'intera carriera con la ricostruzione completa del profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno ai sensi dell', comma 2, quali risultano dai pareri per le valutazioni di professionalità. Il Consiglio superiore della magistratura valuta anche la capacità del magistrato che abbia già svolto incarichi direttivi o semidirettivi di dare attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo. 5. Le attitudini consistono nelle competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacità direttive e nelle conoscenze ordinamentali maturate nello svolgimento dell'attività giudiziaria e, nei limiti di quanto previsto nell'-nonies, anche al di fuori dell'attività giudiziaria stessa. 6. Le attitudini devono essere positivamente accertate anche con riferimento alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il magistrato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive. A tal proposito, il Consiglio superiore della magistratura rende disponibili il progetto organizzativo o tabellare, le eventuali successive variazioni e i prospetti statistici relativi ai flussi e alle pendenze degli affari. 7. Ai fini della comparazione dei candidati, il Consiglio superiore della magistratura determina, in relazione alle tipologie di incarichi di cui al comma 2, il rilievo da attribuire ai seguenti elementi: a) il profilo del merito dei candidati, ricostruito sulla scorta di quanto previsto dal comma 4; b) la capacità di efficiente organizzazione del lavoro, tenuto conto anche dell'attività svolta nell'esercizio di un precedente incarico direttivo o semidirettivo, dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, degli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso i quali il candidato svolge o ha svolto funzioni; c) le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti; d) la capacità di dare attuazione a quanto indicato nel progetto tabellare o organizzativo dell'ufficio, di programmare e realizzare con tempestività gli adattamenti organizzativi e gestionali, di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari nel rispetto della loro autonomia favorendone la partecipazione ai processi decisionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio; e) la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici; f) la documentazione relativa a precedenti conferme negli incarichi, nonché le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura su precedenti provvedimenti tabellari e organizzativi adottati dai candidati, con particolare riferimento al caso di reiterata mancata approvazione per violazioni significative riguardanti la legittimità e non il merito delle scelte adottate; g) le specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione; h) la varietà di esperienze maturate nell'esercizio dell'attività giudiziaria; i) la conoscenza delle norme ordinamentali; l) l'aggiornamento professionale e le competenze acquisite nello svolgimento di attività formative; m) le capacità relazionali nei rapporti interni all'ufficio e all'esterno con gli interlocutori istituzionali; n) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2024, N. 178, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 GENNAIO 2025, N. 4. 8. Il Consiglio superiore della magistratura, ai fini della comparazione dei profili dei candidati per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, valuta specificamente gli esiti delle audizioni, il parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati nonché i pareri espressi dai magistrati e dai dirigenti amministrativi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160#art-46-octies

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