Capo IX

Art. 46 novies

Valutazione dei periodi di aspettativa e fuori ruolo

In vigore dal 21 apr 2024
-nonies. Valutazione dei periodi di aspettativa e fuori ruolo 1. Nella valutazione delle attitudini organizzative non si tiene conto delle esperienze maturate negli incarichi ricoperti durante il periodo di aspettativa. Si tiene conto delle esperienze maturate durante il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, soltanto se, congiuntamente: a) sono state acquisite nello svolgimento di incarichi ricoperti positivamente presso il Ministero della giustizia, la Scuola superiore della magistratura, organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o Corti e organismi giudiziari e giurisdizionali, comunque denominati, previsti da accordi internazionali cui l'Italia aderisce; b) sono ritenute idonee, in base a criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura, a fondare l'acquisizione di competenze organizzative, ordinamentali, gestionali, direttive, di razionalizzazione delle risorse e programmazione dei risultati coerenti con le specificità dell'attività giudiziaria. 2. Ai fini delle verifiche e delle valutazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), l'interessato trasmette al Consiglio superiore della magistratura la propria relazione, la relazione dell'autorità presso cui è stato svolto l'incarico e ogni altra documentazione attinente alla professionalità che dimostri l'attività in concreto espletata. 3. Sono in ogni caso escluse dalla valutazione le esperienze acquisite nello svolgimento degli incarichi indicati nell', comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71.
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Valutazione dei periodi di aspettativa e fuori ruolo (Art. 46 novies Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.) — Testo vigente | Portale Normativo