Capo IX

Art. 46 terdecies

Limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi

In vigore dal 30 nov 2024
Limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi 1. Il magistrato cui sono state conferite funzioni direttive o semidirettive non può in ogni caso chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo, ad esclusione di quelli di primo presidente della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, prima di cinque anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 46-terdecies del decreto legislativo n. 160 del 2006 si applicano ai magistrati che hanno assunto le funzioni direttive o semidirettive a seguito di procedure pubblicate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160#art-46-terdecies

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